La questione democratica e l’Unione europea

Mario Campli e Alfonso Pascale
Mario Campli Alfonso Pascale sono membri del Comitato Civico "Democrazia oltre lo Stato"

L'integrazione europea (da Maastricht in poi) - pensata e governata dagli Stati nazionali, secondo il metodo intergovernativo è bloccata. La “questione democratica”, in questa Unione europea, è ben riassunta in questa frase di Jürgen Habermas: «Autodeterminazione democratica significa che i destinatari di leggi cogenti ne sono allo stesso tempo gli autori». Il Trattato sull’Unione europea (art. 10/2) afferma: «I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento Europeo». Per essere conseguenti e trasparenti una “Unione politica”, sarà, dunque: un Parlamento che legifera; un Bilancio con una fiscalità diretta; un Governo/Esecutivo, a cui il Parlamento dà o revoca la “fiducia”.

Ancora Habermas ci ricorda, però: «I cittadini partecipano in modo duplice al costituirsi della comunità politica di livello superiore, nel loro ruolo di futuri cittadini dell’Unione e come appartenenti a uno dei Popoli dei rispettivi Stati». Come tradurre, pertanto, la sostanza della democrazia sovranazionale (europea / unionale) è una questione cruciale. È un fatto che i soggetti fondanti questa Unione Europea sono due: i Popoli e gli Stati. Non serve riaprire la querelle: modello federale o modello confederale. È una interminabile, inutile discussione. Il modello di Unità europea è e resterà sempre “atipico”: non completamente federale e non completamente confederale. Il grande compromesso – veramente rifondativo dell’Unione – potrà essere un Parlamento dell’Unione composto di due Camere: la “Camera dei popoli” e la “Camera degli Stati”.

La questione democratica oggi – dopo la lunga fase del modello intergovernativo (che ha dato i suoi frutti e che ora mostra di aver esaurito la sua forza istituzionale e strategica) - comporta la riforma delle istituzioni dell’Unione. Un risultato politico che si può raggiungere mediante un’assunzione di responsabilità da parte del Parlamento europeo. Questa istituzione deve predisporre una riforma dei trattati, in un confronto-dialogo con gli Stati, anche nella forma attuale del Consiglio europeo, il quale – com’è noto – “non esercita funzioni legislative” (Art. 15, c. 1 del TUE). È il Parlamento europeo che deve assumersi la responsabilità di ogni compromesso, che si dovesse rendere necessario.

Quali modifiche apportare ai trattati? Proponiamo di seguito dieci emendamenti in una forma che non si configura come modifiche a singoli articoli dell’attuale TUE, ma vuole solo dare il senso della riforma.

Emendamento 1: “Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa e sullo stato di diritto. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo”.

Emendamento 2: “Il Parlamento dell’Unione si compone di due Camere: la Camera dei popoli e la Camera degli Stati”.

Emendamento 3: “Il Parlamento dell’Unione esercita la funzione legislativa e di bilancio in modo esclusivo; dà o revoca la fiducia al Governo dell’Unione; determina la natura e le funzioni di un Presidente dell’Unione, ad elezione diretta, che rappresenta l’unità della integrazione europea”.

Emendamento 4: “L’Unione rinnova il patto costitutivo tra i suoi due storici protagonisti fondatori: i popoli d’Europa e gli Stati nazionali. In esso, l’Unione ridefinisce – di fronte alle nuove e pressanti sfide globali – le due sovranità costitutive: unionale e nazionale. L’Unione agisce liberamente. Le due sovranità – unionale e nazionale – sono autonome. Ciascuna di esse si estrinseca nelle specifiche competenze e attribuzioni”.

Emendamento 5: “L’Unione è dotata di un Bilancio europeo autonomo e non derivato; fondato su risorse proprie, attraverso una fiscalità diretta; questa rappresenta uno dei fondamenti della cittadinanza europea”.

Emendamento 6: “L’Unione assume il principio della ‘integrazione differenziata’, rapportato ai seguenti co-principi di: sussidiarietà, solidarietà tra gli Stati membri, responsabilità nelle rispettive sovranità. L’Unione ridefinisce le competenze unionali e nazionali, secondo il principio di autonomia e sussidiarietà. Il Parlamento dell’Unione e i Parlamenti nazionali vigilano sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità”.

Emendamento 7: “L’Unione non ha ‘frontiere’ ma soltanto ‘confini’. I confini esterni dell’Unione sono un ‘bene comune europeo’. L’Unione ne stabilisce la configurazione, ne protegge il funzionamento e ne garantisce la difesa. L’Unione ripudia la guerra, promuove pace e sicurezza tra i suoi popoli e contribuisce alla pace e al rispetto reciproco tra i popoli”.

Emendamento 8: “L’Unione persegue una politica demografica unionale, nel rispetto delle culture dei popoli e dei paesi membri; e, in questo ambito, imposta e realizza una coerente ‘politica comune delle migrazioni’ (immigrazioni/emigrazioni), che impegna l’Unione e ciascuno dei suoi Stati membri”.

Emendamento 9: “L’Unione persegue una politica unionale sovrana per contrastare i cambiamenti climatici; a tal fine promuove e istaura direttamente trattative e accordi internazionali planetari”.

Emendamento 10: “Il Parlamento dell’Unione è preposto alla cura, salvaguardia e difesa dei principi di democrazia e dello Stato di diritto in tutte le articolazioni dell’Unione e negli Stati membri. A tal fine, e di propria iniziativa, definisce modalità e procedure”.