Tutela dei minori: problematiche e criticità del Patto europeo Migrazione e Asilo

Paolo Iafrate
Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche - Università degli studi di Roma “Tor Vergata”

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea richiama, nel pieno rispetto dei poteri e delle funzioni dell’UE e del principio della sussidiarietà, i diritti derivanti dagli obblighi internazionali comuni dei paesi dell’UE, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) , dalle tradizioni costituzionali; dalle Carte sociali adottate dall’UE e dal Consiglio d’Europa, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

All’interno di questo contesto si collocano le osservazioni a tutela dell’interesse del minore nel rispetto dei principi internazionali ed europei.

Ebbene, in relazione ai minori, la proposta della Commissione Europea “Patto europeo migrazione e asilo” fa riferimento ad alcuni principi fondamentali (il superiore interesse, il diritto d’ascolto, la tutela/rappresentanza legale), l’accesso alle frontiere, all’istruzione e ai servizi di integrazione. Tuttavia, non tiene conto di alcuni requisiti cardine quali: l’accertamento dell’età, la transizione alla età adulta, le forme di accoglienza e integrazione, alternative al collocamento in comunità, come l’affido familiare. I minori che giungono nei paesi Ue unitamente al nucleo familiare sono sottoposti alle stesse procedure, in evidente contrasto anche con le pronunce della Corte di Giustizia Europea.

Infatti, i minori migranti e rifugiati continuano a soffrire a causa delle politiche migratorie restrittive e della gestione delle frontiere in tutta l'Unione europea e pur apprezzando l'attenzione specifica riservata ai minori, le nuove misure proposte potrebbero rischiare di riproporre lo stesso approccio che ha condotto alla situazione di Moria, alle tragedie nel Mediterraneo e alla recente rotta balcanica in Bosnia-Erzegovina 

Criticità rilevate:

  • nessuna revisione viene introdotta con riguardo al paese di Primo ingresso che trova applicazione anche per i MSNA, sia con riferimento ai criteri di competenza di esame della richiesta di protezione internazionale, che per la condizione di accoglienza. Infatti, quest’ultima anche per quanto riguarda i minori avviene in strutture poco confortevoli all’interno delle quali è difficile accedere all’istruzione ed alla formazione.

Recentemente la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-441/19 TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid del 14.1.2021 ha rilevato che prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un MSNA, uno Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata per il minore. Sul punto la Corte precisa che uno Stato membro non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al criterio della loro età, che rappresenta solo uno dei diversi elementi per verificare l'esistenza di una accoglienza idonea.  Inoltre, se al momento dell'allontanamento non è più garantita un'accoglienza adeguata, lo Stato membro non potrà eseguire la decisione di rimpatrio

  • Per quanto concerne le procedure di valutazione al momento di ingresso, pur essendo prevista dalle convenzioni internazionali tale esclusione (Cfr art 3, 5 CEDU), sussiste la possibilità che i MSNA siano sottoposti a trattenimenti arbitrari negli hotspot, nelle zone di transito o aeroportuali, con una tutela o rappresentanza legale limitata. In tale ipotesi i minori non accompagnati, potrebbero essere sottoposti ad una valutazione discrezionale relativa all’identità, allo stato di salute e alla pericolosità sociale attraverso una scheda di debriefing, per l’accesso alle procedure per l’asilo con possibilità di espulsione o respingimento
  • Inoltre, alcuna revisione relativa al processo per le indagini familiari è stata adottata al fine di consentire il diritto all’unità familiare statuito dall’art.8 della CEDU.  Sul punto è opportuno osservare che l’art. 6 del precedente Reg. 343/2003 (Dublino II), come l’art. 8.4 del Reg. 604/2013 c.d. Dublino III - attualmente in vigore - stabilisce che, in assenza di un familiare, lo Stato membro competente a giudicare la domanda di protezione internazionale di un minore straniero non accompagnato (MSNA) sia quello in cui il minore ha presentato la sua domanda. Per converso, nessuno dei due regolamenti indica cosa accade nel caso in cui egli abbia compiuto dei movimenti secondari, (richiedendo o reiterando) la protezione internazionale in uno Stato membro diverso da quello di primo ingresso.  Nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione) 6.6.2013 - causa C‑648/11, si rileva che: “poiché i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev’essere prolungata più di quanto strettamente necessario, il che implica che, in linea di principio, essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro.”. Nonostante il Regolamento Dublino affermi che gli interessi primari del minore (Reg. UE n. 604/2013, art. 13) e il rispetto della vita familiare (art. 14) dovrebbero essere preminenti nella sua applicazione, ai minori richiedenti asilo è spesso negato il diritto di riunirsi con i membri della loro famiglia arrivati in Europa dopo di loro, anche se sono stati regolarizzati nello stato membro di accoglienza. 

A causa delle incertezze normative e delle violazioni compiute da alcuni Stati membri, i minori nonostante i principi fondamentali delineati dalle convenzioni internazionali spesso sono sottoposti a violazioni sistematiche dei loro diritti.

Alla luce di queste brevi riflessioni è auspicabile l’inserimento di alcune modifiche nel patto citato al fine di proteggere meglio i minori migranti, rafforzare il collegamento tra i servizi di asilo e quelli di protezione dei minori, nonché garantire a tutti i minori al momento del loro ingresso l’accesso all'assistenza giuridica, sanitaria, al sostegno psicosociale e all'istruzione, a prescindere dal loro status.

La legge n.47/2017 potrebbe rappresentare un modello per l’Europa che ha introdotto delle importanti innovazioni quali: a) un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati; b) divieto di espulsione dei minori stranieri salvo per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato; c) un sistema apposito dedicato alla prima accoglienza-identificazione per garantire adeguati standard di accoglienza; d) parametri uniformi per l’accertamento dell’età e l’identificazione e) nonché la nomina di un tutore volontari” figura di riferimento per favorire l’inclusione del minore.